Perugia, 30 aprile 2026
A tutte le Ditte / Società
Loro sedi
CIRCOLARE N. 5
SCADENZARIO – MAGGIO 2026
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Giorno 4
- Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca". - Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2026.
Giorno 18
- Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972. - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
- Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025. - Versamento 3 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 0,66%).
- Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte corrisposti nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, lavoro dipendente e assimilati, redditi di capitale, incremento della produttività, etc..
- Contribuenti Iva trimestrali - Versamento dell'IVA dovuta per il 1° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72).
- Contribuenti Iva mensili - liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente.
- Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999 , Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 - Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 1° trimestre (senza la maggiorazione del 1%).
- Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi - Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Giorno 26
- Operatori intracomunitari con obbligo Mensile - Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
Giorno 01/06 in quanto il 31 cade di domenica
- Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno 2026. - Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
- Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.
- Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca". - Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2026.
- Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).
- Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2026, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".
- Eredi delle persone decedute nel periodo dal 1 agosto 2025 al 30 novembre 2025 - Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.
APPROFONDIMENTI
RICHIESTA DI CUD INPS
Per poter visualizzare e stampare la Certificazione Unica tramite l’apposito servizio online è necessario che si abbiano le seguenti credenziali:
Pensionati e in generale cittadini che hanno percepito redditi dall’Istituto nel corso del 2024 possono ottenere la Certificazione Unica 2026 seguendo diverse strade:
La richiesta per ottenere la Certificazione Unica 2025 tramite PEC può essere inoltrata all’indirizzo
La spedizione a domicilio, invece, può essere richiesta tramite i seguenti canali:
via mail all’indirizzo
QUESTIONARI ISTAT O SIMILARI
Si informa la clientela che è obbligatorio rispondere ad eventuali Questionari inviati dall’ISTAT o similari, onde evitare l’addebito di una sanzione per mancato adempimento di € 1.000.
CASSETTO FISCALE
Si raccomanda, a tutte le aziende, di controllare regolarmente il proprio cassetto fiscale al fine di verificare che non ci siano comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a cui rispondere. L’Agenzia infatti sta inviando questionari, o altre comunicazioni, sfruttando il Cassetto Fiscale e non la posta ordinaria/certificata.
PAGAMENTI ELETTRONICI
Dal primo gennaio scatta l’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico (esempio POS), introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.
Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all’interno della stessa procedura. Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.
Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione. Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
AGENZIE DI VIAGGIO
La legge di Bilancio 2026 è intervenuta in materia di ritenute sulle provvigioni, estendendone l’applicazione anche ai seguenti soggetti:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
Le novità si applicano rispetto alle provvigioni corrisposte dal 1/03/2026.
Sono confermate le disposizioni in materia di applicazione.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Si consiglia ai signori clienti di provvedere quanto prima alla consegna della documentazione necessaria alla dichiarazione dei redditi (Spese mediche; certificazioni da parte di assicurazioni su polizze infortuni, FIP o piani di accumulo; fatture e bonifici relativi a spese di ristrutturazione, manutenzioni straordinarie o risparmio energetico, per quest’ultime corredate dalla comunicazione all’ENEA, oltre alle certificazioni condominiali; comunicazioni relative alla variazione dei carichi familiari; certificazione INPS da richiedere con apposito identificazione digitale o da ritirare presso gli uffici INPS; contratti di affitto costituiti nel 2025, variazioni o cessazioni degli stessi; deleghe di pagamento, ecc).
SETTORE AGRICOLO CODICE “CUN”
Con provvedimento del 18/03/2026 n. 93628, art. 6-bis D.L. n. 51/2015, l’Agenzia ha fissato le regole per la compilazione delle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle “Commissione Unica Nazionale (CUN)”, in particolare sarà necessario:
- indicare, nella fattura elettronica, per ciascun prodotto oggetto di transizione lo specifico codice CUN reperibile nel sito web del Masaf;
- trasmettere i relativi dati alla Commissione.
In assenza di una specifica ed espressa decorrenza si ritiene che stessa decorra dal 16/05/2026.
Buon lavoro
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