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Circolare Luglio 2026

Perugia, 30 giugno 2026                                                                                       

 

A tutte le Ditte / Società

Loro sedi

 

CIRCOLARE N. 7

 

SCADENZARIO – LUGLIO 2026

 

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1                            16         20         27    30   31 

 

Giorno 1

-       Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca". - Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01/06/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2026.

Giorno 16

-       Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 ,REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026. - Versamento 2 rata risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.

-       Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025. - Versamento 5 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,32% mensile a titolo di interessi.

-       Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972. - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

-       Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2025 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026. -  Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.

-       Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte corrisposti nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, lavoro dipendente e assimilati, redditi di capitale, incremento della produttività, etc..

-       Contribuenti Iva mensili - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.

-       Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. -  Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Giorno 20

-       Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento. - Versamento in unica soluzione o come prima rata risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione.

-       Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento. - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026, senza alcuna maggiorazione.

Giorno 27

-       Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).

Giorno 30

-       Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. -  Versamento in unica soluzione o come prima rata risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

-       Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi.

Giorno 31

-       Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.

-       Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca". - Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01/07/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2026.

-       Soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127. - Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (RT). Per le nuove attivazioni, o in caso di variazione dei dati registrati, il collegamento deve essere effettuato tra il 6° e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione del POS.

-       Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali. - Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).

 

 

APPROFONDIMENTI

 

RICHIESTA DI CUD INPS

Per poter visualizzare e stampare la Certificazione Unica tramite l’apposito servizio online  è necessario che si abbiano le seguenti credenziali:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta di Identità Elettronica (CIE);

Pensionati e in generale cittadini che hanno percepito redditi dall’Istituto nel corso del 2024 possono ottenere la Certificazione Unica 2026 seguendo diverse strade:

  • utilizzando il servizio dedicato, o lo strumento online del cedolino pensione, sul portale INPS;
  • richiedendo il Modello CU INPS cartaceo presso le strutture territoriali dell’Istituto;
  • richiedendo la spedizione tramite PEC o posta ordinaria o al domicilio del titolare o dell’erede di soggetto titolare;
  • affidandosi a Patronati, Centri di assistenza fiscale,

La richiesta per ottenere la Certificazione Unica 2025 tramite PEC può essere inoltrata all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., insieme alla copia del documento di identità.

La spedizione a domicilio, invece, può essere richiesta tramite i seguenti canali:

  • numero verde dedicato 800 434320;
  • Contact Center Multicanale al numero 803 164 gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante);

via mail all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

QUESTIONARI ISTAT O SIMILARI

Si informa la clientela che è obbligatorio rispondere ad eventuali Questionari inviati dall’ISTAT o similari, onde evitare l’addebito di una sanzione per mancato adempimento di € 1.000.

 

CASSETTO FISCALE

Si raccomanda, a tutte le aziende, di controllare regolarmente il proprio cassetto fiscale al fine di verificare che non ci siano comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a cui rispondere. L’Agenzia infatti sta inviando questionari, o altre comunicazioni, sfruttando il Cassetto Fiscale e non la posta ordinaria/certificata.

 

AGENZIE DI VIAGGIO

La legge di Bilancio 2026 è intervenuta in materia di ritenute sulle provvigioni, estendendone l’applicazione anche ai seguenti soggetti:

- agenzie di viaggio e turismo;

- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;

- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Le novità si applicano rispetto alle provvigioni corrisposte dal 1/03/2026.

Sono confermate le disposizioni in materia di applicazione.

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Si consiglia ai signori clienti di provvedere quanto prima alla consegna della documentazione necessaria alla dichiarazione dei redditi (Spese mediche; certificazioni da parte di assicurazioni su polizze infortuni, FIP o piani di accumulo; fatture e bonifici relativi a spese di ristrutturazione, manutenzioni straordinarie o risparmio energetico, per quest’ultime corredate dalla comunicazione all’ENEA, oltre alle certificazioni condominiali; comunicazioni relative alla variazione dei carichi familiari; certificazione INPS da richiedere con apposito identificazione digitale o da ritirare presso gli uffici INPS; contratti di affitto costituiti nel 2025, variazioni o cessazioni degli stessi; deleghe di pagamento, ecc).

 

 

 

Buon lavoro