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Circolare Giugno 2026

Perugia, 29 maggio 2026

 

A tutte le Ditte / Società

Loro sedi

 

 

CIRCOLARE N. 6

 

 

SCADENZARIO –  GIUGNO 2026

 

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Giorno 01

-       Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno 2026. - Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

-       Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. -  Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.

-       Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca". -  Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2026.

-       Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. -  Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).

-       Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). -  Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2026, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".

-       Eredi delle persone decedute nel periodo dal 1 agosto 2025 al 30 novembre 2025 - Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

Giorno 16

-       Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025. - Versamento 4 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile - dovuto a titolo di interessi - l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 0,99%).

-       Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale. - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017.

-       Enti ed organismi pubblici - Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.

-       Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte corrisposti nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, lavoro dipendente e assimilati, redditi di capitale, incremento della produttività, etc..

-       Contribuenti Iva mensili - liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente.

-       Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi - Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

-       Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

-       Titolari di immobili – Versamento dell’acconto IMU.

Giorno 25

-       Operatori intracomunitari con obbligo mensile. - Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Giorno 30

-       Eredi delle persone decedute nel 2025 o entro il 28 febbraio 2026. - Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

-       Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali 2026 e dichiarazione IRAP 2026). - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione.

-       Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca. - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, senza alcuna maggiorazione.

-       Soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127. - Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (RT). Per le nuove attivazioni, o in caso di variazione dei dati registrati, il collegamento deve essere effettuato tra il 6° e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione del POS.

-       Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.

-       Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2025 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2024 entro il 30 giugno 2025. - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 17/03/2025 - 30/06/2025.

-       Soggetti Ires e Irap tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2025 e modello REDDITI ENC 2025), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires e Irap, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza alcuna maggiorazione.

-       Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2025, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza alcuna maggiorazione.

-       Soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del D.P.R. 600/1973. - Comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del D.L. n. 50 del 2017 conclusi per il loro tramite nell'anno precedente. Nello specifico, devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere

-       Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).

 

APPROFONDIMENTI

 

RICHIESTA DI CUD INPS

Per poter visualizzare e stampare la Certificazione Unica tramite l’apposito servizio online  è necessario che si abbiano le seguenti credenziali:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta di Identità Elettronica (CIE);

Pensionati e in generale cittadini che hanno percepito redditi dall’Istituto nel corso del 2024 possono ottenere la Certificazione Unica 2026 seguendo diverse strade:

  • utilizzando il servizio dedicato, o lo strumento online del cedolino pensione, sul portale INPS;
  • richiedendo il Modello CU INPS cartaceo presso le strutture territoriali dell’Istituto;
  • richiedendo la spedizione tramite PEC o posta ordinaria o al domicilio del titolare o dell’erede di soggetto titolare;
  • affidandosi a Patronati, Centri di assistenza fiscale,

La richiesta per ottenere la Certificazione Unica 2025 tramite PEC può essere inoltrata all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., insieme alla copia del documento di identità.

La spedizione a domicilio, invece, può essere richiesta tramite i seguenti canali:

  • numero verde dedicato 800 434320;
  • Contact Center Multicanale al numero 803 164 gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante);

via mail all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

QUESTIONARI ISTAT O SIMILARI

Si informa la clientela che è obbligatorio rispondere ad eventuali Questionari inviati dall’ISTAT o similari, onde evitare l’addebito di una sanzione per mancato adempimento di € 1.000.

 

CASSETTO FISCALE

Si raccomanda, a tutte le aziende, di controllare regolarmete il proprio cassetto fiscale al fine di verificare che non ci siano comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a cui rispondere. L’Agenzia infatti sta inviando questionari, o altre comunicazioni, sfruttando il Cassetto Fiscale e non la posta ordinaria/certificata.

 

PAGAMENTI ELETTRONICI

Dal primo gennaio scatta l’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico (esempio POS), introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.

Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all’interno della stessa procedura. Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione. Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

 

AGENZIE DI VIAGGIO

La legge di Bilancio 2026 è intervenuta in materia di ritenute sulle provvigioni, estendendone l’applicazione anche ai seguenti soggetti:

- agenzie di viaggio e turismo;

- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;

- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Le novità si applicano rispetto alle provvigioni corrisposte dal 1/03/2026.

Sono confermate le disposizioni in materia di applicazione.

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Si consiglia ai signori clienti di provvedere quanto prima alla consegna della documentazione necessaria alla dichiarazione dei redditi (Spese mediche; certificazioni da parte di assicurazioni su polizze infortuni, FIP o piani di accumulo; fatture e bonifici relativi a spese di ristrutturazione, manutenzioni straordinarie o risparmio energetico, per quest’ultime corredate dalla comunicazione all’ENEA, oltre alle certificazioni condominiali; comunicazioni relative alla variazione dei carichi familiari; certificazione INPS da richiedere con apposito identificazione digitale o da ritirare presso gli uffici INPS; contratti di affitto costituiti nel 2025, variazioni o cessazioni degli stessi; deleghe di pagamento, ecc).

 

SETTORE AGRICOLO CODICE “CUN”

Con provvedimento del 18/03/2026 n. 93628, art. 6-bis D.L. n. 51/2015, l’Agenzia ha fissato le regole per la compilazione delle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle “Commissione Unica Nazionale (CUN)”, in particolare sarà necessario:

-       indicare, nella fattura elettronica, per ciascun prodotto oggetto di transizione lo specifico codice CUN reperibile nel sito web del Masaf;

-       trasmettere i relativi dati alla Commissione.

 In assenza di una specifica ed espressa decorrenza si ritiene che stessa decorra dal 16/05/2026.

 

Buon lavoro