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Circolare Febbraio 2026

Perugia,30 gennaio 2026       

 

A tutte le Ditte / Società

Loro sedi

 

 

CIRCOLARE N. 2

 

 

SCADENZARIO –  FEBBRAIO 2026

 

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Giorno 2

-       Soggetti tenuti al pagamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative - Versamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative.

-       Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.

-       Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" - Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2026.

-       Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).

-       Possessori di reddito dominicale e agrario. - Presentazione della denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 2025.

-       Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) residenti o stabiliti in Italia. - Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.

-       Aziende sanitarie locali (ASL); aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; farmacie pubbliche e private; presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN; iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; iscritti agli Albi professionali degli psicologi; iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i; iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico; esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie). - Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2025 - 31/12/2025, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Giorno 16

-         Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 -  Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

-       Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte corrisposti nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, lavoro dipendente e assimilati, redditi di capitale, incremento della produttività, etc..

-       Contribuenti Iva mensili - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.

-       Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999 , Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 -  Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 4° trimestre 2025 (senza la maggiorazione del 1%).

-       Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972 -  Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

-       Contribuenti Iva trimestrali - Regimi speciali - Versamento dell'IVA dovuta per il 4° trimestre 2025 (art.74, comma 4, D.P.R. 633/72).

Giorno 25

-       Operatori intracomunitari con obbligo Mensile - Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Giorno 02

-       Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2025. - Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2025. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

-       Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.

-       Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).

-       Titolari di contratti di locazione di fondi rustici. - Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente. Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro.

-       Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare del 2025, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".

-       Sostituti d'imposta. - Scade il termine per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

-       Per coloro che hanno aderito alla sanatoria 2018-20221 Art. 2-quater, DL 113/2024  – Versamento 12° rata.

-       Per coloro che hanno aderito alla Rottamazione quater, Art. 1, co. 232, L. 197/2022 – Versamento della 11° rata di 18.

-       Per coloro che hanno aderito alla Rottamazione quater Riammessi, Art. 3-bis, DL 202/2024Versamento della 3° ratea di 10.

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Entro il 30/04/20265 scade il termine per la presentazione, che può avvenire solo telematicamente, della Dichiarazione annuale IVA relativa al 2025.

Le aziende che hanno contabilità interna devono quanto prima trasmetterci, anche in via telematica, la documentazione necessaria di seguito elencata:

- stampa della liquidazione annuale IVA e relative liquidazioni periodiche anno 2025;

- stampa dei totali acquisti/vendite/ corrispettivi dell’anno 2025, con gli imponibili distinti per aliquote;

- copia dei modelli F24 di versamento IVA (anche con Iva eventualmente compensata);

- in caso di credito IVA utilizzato in compensazione, copia del prospetto riepilogativo con il relativo utilizzo;

- copia della documentazione di eventuali crediti IVA chiesti a rimborso o compensati nel periodo (rimborsi infrannuali);

- copia dei modelli INTRA presentati ed eventuale prospetto di raccordo in presenza di discordanze con la contabilità;

- suddivisione delle cessioni intracomunitarie tra cessioni di beni e prestazioni di servizi;

- prestazioni di servizi: ammontare delle prestazioni di servizio generiche, non soggette ad Iva ai sensi del nuovo art. 7-ter, rese nei confronti di soggetti passivi UE;

- bolle doganali di acquisto: totale operazioni 2025 distinto tra imponibile e IVA applicata;

- operazioni con San Marino: totale operazioni 2025 distinto tra imponibile e IVA applicata;

- autofatture: totale importo delle operazioni distinto tra emessi e ricevuti (indicando imponibile, IVA e relativa aliquota applicata);

- plafond: copia delle annotazioni relative all’utilizzo del plafond, relativo alle operazioni di acquisto “non imponibile art. 8/c”;

- copia del bilancio provvisorio al 31/12/2025, allegando le schede contabili di Erario c/IVA e IVA in compensazione, acquisti/vendite cespiti, canoni di leasing, canoni di locazione, noleggio, acquisti di beni destinati alla rivendita;

- documentazione relativa ai versamenti d’imposta a seguito di eventuale ravvedimento operoso, suddividendo gli importi tra imposta, interessi e sanzioni.

 

RICHIESTA DI CUD INPS

Per poter visualizzare e stampare la Certificazione Unica tramite l’apposito servizio online  è necessario che si abbiano le seguenti credenziali:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta di Identità Elettronica (CIE);

Pensionati e in generale cittadini che hanno percepito redditi dall’Istituto nel corso del 2024 possono ottenere la Certificazione Unica 2026 seguendo diverse strade:

  • utilizzando il servizio dedicato, o lo strumento online del cedolino pensione, sul portale INPS;
  • richiedendo il Modello CU INPS cartaceo presso le strutture territoriali dell’Istituto;
  • richiedendo la spedizione tramite PEC o posta ordinaria o al domicilio del titolare o dell’erede di soggetto titolare;
  • affidandosi a Patronati, Centri di assistenza fiscale,

La richiesta per ottenere la Certificazione Unica 2025 tramite PEC può essere inoltrata all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., insieme alla copia del documento di identità.

La spedizione a domicilio, invece, può essere richiesta tramite i seguenti canali:

  • numero verde dedicato 800 434320;
  • Contact Center Multicanale al numero 803 164 gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante);

via mail all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

CERTIFICAZIONE REDDITI OCCASIONALI ED AUTONOMI

Si comunica che a differenza degli anni precedenti, la consegna della certificazione dei redditi (CU) relativa ai lavoratori autonomi e occasionali, SCADRA’ IL 16/03/2026, pertanto si invitano tutti i clienti a fornire TEMPESTIVAMENTE la documentazione necessaria.

 Ovvero:

-       fatture e/o ricevute del professionista e/o lavoratore autonomo;

-       gli F24 relativi alle fatture/ricevute di cui sopra;

l’eventuale file da acquisire precompilato con il proprio programma contabile.

 

QUESTIONARI ISTAT O SIMILARI

Si informa la clientela che è obbligatorio rispondere ad eventuali Questionari inviati dall’ISTAT o similari, onde evitare l’addebito di una sanzione per mancato adempimento di € 1.000.

 

CASSETTO FISCALE

Si raccomanda, a tutte le aziende, di controllare regolarmete il proprio cassetto fiscale al fine di verificare che non ci siano comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a cui rispondere. L’Agenzia infatti sta inviando questionari, o altre comunicazioni, sfruttando il Cassetto Fiscale e non la posta ordinaria/certificata.

 

PAGAMENTI ELETTRONICI

Dal primo gennaio scatta l’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico (esempio POS), introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.

Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all’interno della stessa procedura. Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione. Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

 

AGENZIE DI VIAGGIO

La legge di Bilancio 2026 è intervenuta in materia di ritenute sulle provvigioni, estendendone l’applicazione anche ai seguenti soggetti:

- agenzie di viaggio e turismo;

- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;

- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Le novità si applicano rispetto alle provvigioni corrisposte dal 1/03/2026.

Sono confermate le disposizioni in materia di applicazione della ritenuta in misura ridotta al 4,6%.

 

 

Buon lavoro