Via G. Dottori, 85 piano 4 - loc. San Sisto - Perugia (PG)
Lun - Ven : 9.00 -13.00 / 15.00 - 19.00

Circolare Aprile 2026

Perugia, 31 Marzo 2026                                                                                                                                                                                                                                                

 

A tutte le Ditte / Società

Loro sedi

 

 

CIRCOLARE N. 4

 

 

SCADENZARIO – APRILE 2026

 

    ——--------—-•--—--­­­­-------•—----—•—----•---•--

                                                                          10                16            20       28 30 

 

Giorno 10

-         Enti del terzo settore, Onlus, associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare

alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF. - Presentazione telematica della domanda

di iscrizione.

Giorno 16

-       Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

-       Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025. - Versamento 2 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi.

-       Enti ed organismi pubblici - Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.

-       Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte corrisposti nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, lavoro dipendente e assimilati, redditi di capitale, incremento della produttività, etc..

-       Contribuenti Iva mensili - liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente.

-       Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi - Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

-       Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane. - Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

-       Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. -  Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.

Giorno 20

-       Soggetti di cui agli articoli 22 (esercenti commercio al minuto e attività assimilate) e 74-ter (Agenzie di viaggio e turismo) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva. - Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2025 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 5.000.

-       Soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127. -  Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) in uso a gennaio 2026 e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (RT). Per i POS attivati successivamente, o in caso di variazione dei dati registrati, il collegamento deve essere effettuato tra il 6° e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione del POS.

Giorno 27

-       Operatori intracomunitari con obbligo mensile. -  Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

-       Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale (per il 1° trimestre 2025). -  Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel primo trimestre del 2025 nei confronti di soggetti UE.

Giorno 30

-         Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.

-         Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. -  Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).

-         Soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative (in generale, sostituti d'imposta). - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2026) contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 

 

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Entro il 30/04/20265 scade il termine per la presentazione, che può avvenire solo telematicamente, della Dichiarazione annuale IVA relativa al 2025.

Le aziende che hanno contabilità interna devono quanto prima trasmetterci, anche in via telematica, la documentazione necessaria di seguito elencata:

- stampa della liquidazione annuale IVA e relative liquidazioni periodiche anno 2025;

- stampa dei totali acquisti/vendite/ corrispettivi dell’anno 2025, con gli imponibili distinti per aliquote;

- copia dei modelli F24 di versamento IVA (anche con Iva eventualmente compensata);

- in caso di credito IVA utilizzato in compensazione, copia del prospetto riepilogativo con il relativo utilizzo;

- copia della documentazione di eventuali crediti IVA chiesti a rimborso o compensati nel periodo (rimborsi infrannuali);

- copia dei modelli INTRA presentati ed eventuale prospetto di raccordo in presenza di discordanze con la contabilità;

- suddivisione delle cessioni intracomunitarie tra cessioni di beni e prestazioni di servizi;

- prestazioni di servizi: ammontare delle prestazioni di servizio generiche, non soggette ad Iva ai sensi del nuovo art. 7-ter, rese nei confronti di soggetti passivi UE;

- bolle doganali di acquisto: totale operazioni 2025 distinto tra imponibile e IVA applicata;

- operazioni con San Marino: totale operazioni 2025 distinto tra imponibile e IVA applicata;

- autofatture: totale importo delle operazioni distinto tra emessi e ricevuti (indicando imponibile, IVA e relativa aliquota applicata);

- plafond: copia delle annotazioni relative all’utilizzo del plafond, relativo alle operazioni di acquisto “non imponibile art. 8/c”;

- copia del bilancio provvisorio al 31/12/2025, allegando le schede contabili di Erario c/IVA e IVA in compensazione, acquisti/vendite cespiti, canoni di leasing, canoni di locazione, noleggio, acquisti di beni destinati alla rivendita;

- documentazione relativa ai versamenti d’imposta a seguito di eventuale ravvedimento operoso, suddividendo gli importi tra imposta, interessi e sanzioni.

 

RICHIESTA DI CUD INPS

Per poter visualizzare e stampare la Certificazione Unica tramite l’apposito servizio online  è necessario che si abbiano le seguenti credenziali:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta di Identità Elettronica (CIE);

Pensionati e in generale cittadini che hanno percepito redditi dall’Istituto nel corso del 2024 possono ottenere la Certificazione Unica 2026 seguendo diverse strade:

  • utilizzando il servizio dedicato, o lo strumento online del cedolino pensione, sul portale INPS;
  • richiedendo il Modello CU INPS cartaceo presso le strutture territoriali dell’Istituto;
  • richiedendo la spedizione tramite PEC o posta ordinaria o al domicilio del titolare o dell’erede di soggetto titolare;
  • affidandosi a Patronati, Centri di assistenza fiscale,

La richiesta per ottenere la Certificazione Unica 2025 tramite PEC può essere inoltrata all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., insieme alla copia del documento di identità.

La spedizione a domicilio, invece, può essere richiesta tramite i seguenti canali:

  • numero verde dedicato 800 434320;
  • Contact Center Multicanale al numero 803 164 gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante);

via mail all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

QUESTIONARI ISTAT O SIMILARI

Si informa la clientela che è obbligatorio rispondere ad eventuali Questionari inviati dall’ISTAT o similari, onde evitare l’addebito di una sanzione per mancato adempimento di € 1.000.

 

CASSETTO FISCALE

Si raccomanda, a tutte le aziende, di controllare regolarmente il proprio cassetto fiscale al fine di verificare che non ci siano comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a cui rispondere. L’Agenzia infatti sta inviando questionari, o altre comunicazioni, sfruttando il Cassetto Fiscale e non la posta ordinaria/certificata.

 

PAGAMENTI ELETTRONICI

Dal primo gennaio scatta l’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico (esempio POS), introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.

Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all’interno della stessa procedura. Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione (si stima entro il 20/04/2026) Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

 

AGENZIE DI VIAGGIO

La legge di Bilancio 2026 è intervenuta in materia di ritenute sulle provvigioni, estendendone l’applicazione anche ai seguenti soggetti:

- agenzie di viaggio e turismo;

- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;

- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La novità originariamente prevista con applicazione dal 01/03/2026, viene ora posticipata al 01/05/2026.

Sono confermate le disposizioni in materia di applicazione.

 

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

Si fa presente a tutti gli interessati, che il 30/04/2026 scade il termine per l’adesione alla Rottamazione Quinqueis.

Si prega, pertanto, di contattare tempestivamente l’ufficio per effettuare la richiesta telematica all’Agenzia Riscossioni, la quale entro il 30/06/2026 comunicherà l’accettazione dell’adesione.

Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata complessiva di 9 anni. Le prime tre rate scadranno il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026. Dalla quarta alla cinquantunesima rata, le scadenze saranno il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2027. Le ultime tre rate scadranno il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno applicati gli interessi al tasso del 3% annuo.

 

 

Buon lavoro