Perugia, 31 luglio 2026
A tutte le Ditte / Società
Loro sedi
CIRCOLARE N. 8
SCADENZARIO – AGOSTO 2026
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20 25 31
Giorno 20
- Contribuenti diversi dai soggetti ISA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2026) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. - Versamento 2 rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
- Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2026, REDDITI Persone Fisiche 2026, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2026 e dichiarazione IRAP 2026 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026. - Versamento 3 rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.
- Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati. - Versamento della seconda rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%.
- Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati. - Versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2025 e di primo acconto per l'anno 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse.
- Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972. - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
- Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025. - Versamento 6 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,65% mensile a titolo di interessi.
- Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte corrisposti nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, lavoro dipendente e assimilati, redditi di capitale, incremento della produttività, etc..
- Contribuenti Iva trimestrali - Versamento dell'IVA dovuta per il 2° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72).
- Contribuenti Iva mensili - liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente.
- Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2026 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2026. - Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.
- Contribuenti IVA diversi dai soggetti ISA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2026 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2026. - Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
- Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il differimento si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati. - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2026 - 30/06/2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.
Giorno 25
- Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).
Giorno 31
- Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.
- Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca". - Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01/08/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/08/2026.
- Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).
APPROFONDIMENTI
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RICHIESTA DI CUD INPS
Per poter visualizzare e stampare la Certificazione Unica tramite l’apposito servizio online è necessario che si abbiano le seguenti credenziali:
Pensionati e in generale cittadini che hanno percepito redditi dall’Istituto nel corso del 2024 possono ottenere la Certificazione Unica 2026 seguendo diverse strade:
La richiesta per ottenere la Certificazione Unica 2025 tramite PEC può essere inoltrata all’indirizzo
La spedizione a domicilio, invece, può essere richiesta tramite i seguenti canali:
via mail all’indirizzo
QUESTIONARI ISTAT O SIMILARI
Si informa la clientela che è obbligatorio rispondere ad eventuali Questionari inviati dall’ISTAT o similari, onde evitare l’addebito di una sanzione per mancato adempimento di € 1.000.
CASSETTO FISCALE
Si raccomanda, a tutte le aziende, di controllare regolarmente il proprio cassetto fiscale al fine di verificare che non ci siano comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a cui rispondere. L’Agenzia infatti sta inviando questionari, o altre comunicazioni, sfruttando il Cassetto Fiscale e non la posta ordinaria/certificata.
AGENZIE DI VIAGGIO
La legge di Bilancio 2026 è intervenuta in materia di ritenute sulle provvigioni, estendendone l’applicazione anche ai seguenti soggetti:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
Le novità si applicano rispetto alle provvigioni corrisposte dal 1/03/2026.
Sono confermate le disposizioni in materia di applicazione.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Si consiglia ai signori clienti di provvedere quanto prima alla consegna della documentazione necessaria alla dichiarazione dei redditi (Spese mediche; certificazioni da parte di assicurazioni su polizze infortuni, FIP o piani di accumulo; fatture e bonifici relativi a spese di ristrutturazione, manutenzioni straordinarie o risparmio energetico, per quest’ultime corredate dalla comunicazione all’ENEA, oltre alle certificazioni condominiali; comunicazioni relative alla variazione dei carichi familiari; certificazione INPS da richiedere con apposito identificazione digitale o da ritirare presso gli uffici INPS; contratti di affitto costituiti nel 2025, variazioni o cessazioni degli stessi; deleghe di pagamento, ecc).
Buon lavoro.
Via Gerardo Dottori, 85 piano 4 - Perugia (PG)
Telefono 075 5271540
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