Perugia, 31 Ottobre 2025
A tutte le Ditte / Società
Loro sedi
CIRCOLARE N. 11
SCADENZARIO – NOVEMBRE 2025
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Giorno 17
- Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%. - Versamento 4 rata dell'IRES, IRAP, Irpef, imposta sostitutiva risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di intresse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.
- Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento. - Versamento 5 rata dell'IRES, IRAP, Irpef, imposta sostitutiva risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 1,27% a titolo di interesse corrispettivo.
- Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025. - Versamento 5 rata dell'IRES, IRAP, Irpef, imposta sostitutiva risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,27%.
- Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2024. - Versamento 9 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione del 2,64% mensile a titolo di interessi.
- Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972. - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
- Enti ed organismi pubblici - Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
- Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte corrisposti nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, lavoro dipendente e assimilati, redditi di capitale, incremento della produttività, etc..
- Contribuenti Iva mensili - liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente.
- Contribuenti Iva trimestrali. - Versamento dell'IVA dovuta per il 3 trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72).
- Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi - Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Giorno 25
- Operatori intracomunitari con obbligo Mensile - Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
APPROFONDIMENTI
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QUESTIONARI ISTAT O SIMILARI
Si informa la clientela che è obbligatorio rispondere ad eventuali Questionari inviati dall’ISTAT o similari, onde evitare l’addebito di una sanzione per mancato adempimento par ad € 1.000.
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CASSETTO FISCALE Si raccomanda, a tutte le aziende, di controllare regolarmete il proprio cassetto fiscale al fine di verificare che non ci siano comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a cui rispondere. L’Agenzia infatti sta inviando questionari, o altre comunicazioni, sfruttando il Cassetto Fiscale e non la posta ordinaria/certificata.
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Via Gerardo Dottori, 85 piano 4 - Perugia (PG)
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