Perugia, 27 giugno 2025
A tutte le Ditte / Società
Loro sedi
CIRCOLARE N. 7
SCADENZARIO – LUGLIO 2025
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Giorno 1
- Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca". - Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01/06/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2025.
Giorno 16
- Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 ,REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025, REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025. - Versamento 2 rata risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
- Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2024. - Versamento 5 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,32% mensile a titolo di interessi.
- Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972. - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
- Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2025 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025. - Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.
- Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte corrisposti nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, lavoro dipendente e assimilati, redditi di capitale, incremento della produttività, etc..
- Contribuenti Iva mensili - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
- Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Giorno 21
- Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento. - Versamento in unica soluzione o come prima rata risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza alcuna maggiorazione.
- Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento. - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025, senza alcuna maggiorazione.
Giorno 25
- Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).
Giorno 30
- Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. - Versamento in unica soluzione o come prima rata risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
- Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2025) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2025 - 30/06/2025 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi.
Giorno 31
- Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.
- Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca". - Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01/07/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2025.
- Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali. - Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).
APPROFONDIMENTI
RICHIESTA DI CUD INPS
Per poter visualizzare e stampare la Certificazione Unica tramite l’apposito servizio online è necessario che si abbiano le seguenti credenziali:
Pensionati e in generale cittadini che hanno percepito redditi dall’Istituto nel corso del 2024 possono ottenere la Certificazione Unica 2025 seguendo diverse strade:
La richiesta per ottenere la Certificazione Unica 2025 tramite PEC può essere inoltrata all’indirizzo
La spedizione a domicilio, invece, può essere richiesta tramite i seguenti canali:
via mail all’indirizzo
QUESTIONARI ISTAT O SIMILARI
Si informa la clientela che è obbligatorio rispondere ad eventuali Questionari inviati dall’ISTAT o similari, onde evitare l’addebito di una sanzione per mancato adempimento di € 1.000.
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LOCAZIONI E STRUTTURE TURISTICHE – RICHIESTA “CIN” |
La Legge n. 191/2023 al fine di favorire la trasparenza del mercato in materia di locazioni, ha previsto, per le unità immobiliari oggetto di locazione per finalità turistiche o destinate alle locazioni brevi, nonché per le strutture turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere (B&B, ecc.), l’obbligo di richiedere un nuovo Codice identificativo nazionale (CIN), uniformando quelli già rilasciati a livello locale, come il CIR.
La norma prevede per il mancato adempimento, relativamente alla richiesta, pubblicità, sicurezza degli immobili e segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico delle attività produttive SUAP, sanzioni che vanno da un minimo di € 500 ad un massimo di € 10.000.
La richiesta del CIN va effettuata tramite apposita proceduta automatizzata gestita telematicamente dal Portale del Ministero del Turismo.
Si fa presente che attualmente detta procedura è attiva solo per alcune Regioni, di seguito si rimette il link dal quale è possibile procedere alla richiesta: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Si consiglia ai signori clienti di provvedere quanto prima alla consegna della documentazione necessaria alla dichiarazione dei redditi (Spese mediche; certificazioni da parte di assicurazioni su polizze infortuni, FIP o piani di accumulo; fatture e bonifici relativi a spese di ristrutturazione, manutenzioni straordinarie o risparmio energetico, per quest’ultime corredate dalla comunicazione all’ENEA, oltre alle certificazioni condominiali; comunicazioni relative alla variazione dei carichi familiari; certificazione INPS da richiedere con apposito identificazione digitale o da ritirare presso gli uffici INPS; contratti di affitto costituiti nel 2024, variazioni o cessazioni degli stessi; deleghe di pagamento, ecc).
Via Gerardo Dottori, 85 piano 4 - Perugia (PG)
Telefono 075 5271540
E-mail info@trampoliniepartners.it