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Circolare Febbraio 2025

Perugia,31 gennaio 2025       

 

A tutte le Ditte / Società

Loro sedi

 

 

CIRCOLARE N. 2

 

 

SCADENZARIO –  FEBBRAIO 2025

 

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                                       17                        25      28             

Giorno 17

-         Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

-       Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte corrisposti nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, lavoro dipendente e assimilati, redditi di capitale, incremento della produttività, etc..

-       Contribuenti Iva mensili - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.

-       Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999 , Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 -  Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 4° trimestre 2024 (senza la maggiorazione del 1%).

-       Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972 - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

-       Contribuenti Iva trimestrali - Regimi speciali - Versamento dell'IVA dovuta per il 4° trimestre 2024 (art.74, comma 4, D.P.R. 633/72).

Giorno 25

-       Operatori intracomunitari con obbligo Mensile - Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Giorno 28

-       Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2024. - Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2023. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

-       Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.

-       Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).

-       Titolari di contratti di locazione di fondi rustici. - Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente. Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro.

-       Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare del 2024, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".

-       Sostituti d'imposta. - Scade il termine per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Il 30/04/2025 scade il termine per la presentazione, che può avvenire solo telematicamente, della Dichiarazione annuale IVA relativa al 2024.

Le aziende che hanno contabilità interna devono quanto prima trasmetterci, anche in via telematica, la documentazione necessaria di seguito elencata:

- stampa della liquidazione annuale IVA e relative liquidazioni periodiche anno 2024;

- stampa dei totali acquisti/vendite/ corrispettivi dell’anno 2024, con gli imponibili distinti per aliquote;

- copia dei modelli F24 di versamento IVA (anche con Iva eventualmente compensata);

- in caso di credito IVA utilizzato in compensazione, copia del prospetto riepilogativo con il relativo utilizzo;

- copia della documentazione di eventuali crediti IVA chiesti a rimborso o compensati nel periodo (rimborsi infrannuali);

- copia dei modelli INTRA presentati ed eventuale prospetto di raccordo in presenza di discordanze con la contabilità;

- suddivisione delle cessioni intracomunitarie tra cessioni di beni e prestazioni di servizi;

- prestazioni di servizi: ammontare delle prestazioni di servizio generiche, non soggette ad Iva ai sensi del nuovo art. 7-ter, rese nei confronti di soggetti passivi UE;

- bolle doganali di acquisto: totale operazioni 2024 distinto tra imponibile e IVA applicata;

- operazioni con San Marino: totale operazioni 2024 distinto tra imponibile e IVA applicata;

- autofatture: totale importo delle operazioni distinto tra emessi e ricevuti (indicando imponibile, IVA e relativa aliquota applicata);

- plafond: copia delle annotazioni relative all’utilizzo del plafond, relativo alle operazioni di acquisto “non imponibile art. 8/c”;

- copia del bilancio provvisorio al 31/12/2024, allegando le schede contabili di Erario c/IVA e IVA in compensazione, acquisti/vendite cespiti, canoni di leasing, canoni di locazione, noleggio, acquisti di beni destinati alla rivendita;

- documentazione relativa ai versamenti d’imposta a seguito di eventuale ravvedimento operoso, suddividendo gli importi tra imposta, interessi e sanzioni.

 

RICHIESTA DI CUD INPS

Per poter visualizzare e stampare la Certificazione Unica tramite l’apposito servizio online  è necessario che si abbiano le seguenti credenziali:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta di Identità Elettronica (CIE);

Pensionati e in generale cittadini che hanno percepito redditi dall’Istituto nel corso del 2024 possono ottenere la Certificazione Unica 2025 seguendo diverse strade:

  • utilizzando il servizio dedicato, o lo strumento online del cedolino pensione, sul portale INPS;
  • richiedendo il Modello CU INPS cartaceo presso le strutture territoriali dell’Istituto;
  • richiedendo la spedizione tramite PEC o posta ordinaria o al domicilio del titolare o dell’erede di soggetto titolare;
  • affidandosi a Patronati, Centri di assistenza fiscale,

La richiesta per ottenere la Certificazione Unica 2025 tramite PEC può essere inoltrata all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., insieme alla copia del documento di identità.

La spedizione a domicilio, invece, può essere richiesta tramite i seguenti canali:

  • numero verde dedicato 800 434320;
  • Contact Center Multicanale al numero 803 164 gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante);

via mail all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

CERTIFICAZIONE REDDITI OCCASIONALI ED AUTONOMI

Si comunica che a differenza degli anni precedenti, la consegna della certificazione dei redditi (CU) relativa ai lavoratori autonomi e occasionali, SCADRA’ IL 16/03/2025, pertanto si invitano tutti i clienti a fornire TEMPESTIVAMENTE la documentazione necessaria.

 Ovvero:

-       fatture e/o ricevute del professionista e/o lavoratore autonomo;

-       gli F24 relativi alle fatture/ricevute di cui sopra;

l’eventuale file da acquisire precompilato con il proprio programma contabile.

 

QUESTIONARI ISTAT O SIMILARI

Si informa la clientela che è obbligatorio rispondere ad eventuali Questionari inviati dall’ISTAT o similari, onde evitare l’addebito di una sanzione per mancato adempimento di € 1.000.

 

LOCAZIONI E STRUTTURE TURISTICHE – RICHIESTA “CIN”

La Legge n. 191/2023 al fine di favorire la trasparenza del mercato in materia di locazioni, ha previsto, per le unità immobiliari oggetto di locazione per finalità turistiche o destinate alle locazioni brevi, nonché per le strutture turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere (B&B, ecc.), l’obbligo di richiedere un nuovo Codice identificativo nazionale (CIN), uniformando quelli già rilasciati a livello locale, come il CIR.

La norma prevede per il mancato adempimento, relativamente alla richiesta, pubblicità, sicurezza degli immobili e segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico delle attività produttive SUAP, sanzioni che vanno da un minimo di € 500 ad un massimo di € 10.000.

La richiesta del CIN va effettuata tramite apposita proceduta automatizzata gestita telematicamente dal Portale del Ministero del Turismo.

Si fa presente che attualmente detta procedura è attiva solo per alcune Regioni, di seguito si rimette il link dal quale è possibile procedere alla richiesta: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/