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Circolare Dicembre 2025

Perugia, 28 Novembre 2025

 

A tutte le Ditte / Società

Loro sedi

 

 

CIRCOLARE N. 12

 

 

SCADENZARIO –  DICEMBRE 2025

 

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   1                                 16                    29 30 31

 

Giorno 1

-       Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno 2025 ed eventualmente la somma dell'imposta dovuta per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre qualora tale somma sia di importo inferiore a 5.000 euro. I versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24. - Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

-       Persone Fisiche non titolari di partita Iva e soggetti titolari di partita Iva - Versamento, in unica soluzione, se dovuto, del secondo acconto per l'anno d’imposta 2025.

-       Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI SC 2025 e modello ENC 2025), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizi. - Versamento della 2° o unica rata delle imposte dovuta a titolo di acconto per l'anno 2025.

-       Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).

-       Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare del 2025, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".

-       Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" - Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2025.

Giorno 16

-       Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025 ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%. - Versamento 5 rata dell'IRES, IRAP, Irpef, imposta sostitutiva risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di intresse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,28%.

-       Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento. - Versamento 6 rata dell'IRES, IRAP, Irpef, imposta sostitutiva risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 1,60% a titolo di interesse corrispettivo.

-       Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025. - Versamento 6 rata dell'IRES, IRAP, Irpef, imposta sostitutiva risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,60%.

-       Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025. - Versamento rata n. 7 dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,83%.

-       Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2024. - Versamento rata n, 10 del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione del 2,97% mensile a titolo di interessi.

-       Soggetti Iva - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione  effettuate nel mese solare precedente.

-       Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. - Dette associazioni evono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.

-       Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi. -  Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

-       Enti ed organismi pubblici - Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.

-       Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte corrisposti nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, lavoro dipendente e assimilati, redditi di capitale, incremento della produttività, etc..

-       Contribuenti Iva mensili - liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente.

-       Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi - Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

-       Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane - Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

-       Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

-       Proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili - Versamento del saldo dell'Imposta Municipale Propria (Imu o Imp) ove dovuta e della Tassa sui Servizi Indivisi (Tasi) ove dovuta.

Giorno 29

-       Operatori intracomunitari con obbligo mensile. -  Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

-       Contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili che trimestrali - Versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2025.

(Stante le diverse modalità di calcolo e il confronto su queste da determinare insieme ai funzionari dello studio, si invita a trasmettere la documentazione o contattarci per tempo).

Giorno 31

-       Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius. - Versamento delle imposte dovute, a titolo di saldo per il 2024, in base alla dichiarazione dei redditi 2025, dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione.

-       Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali registrate nel mese di novembre. - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre.

-       Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca". - Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/12/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/12/2025.

-       Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).

-       Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attivitò d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato "Gruppo IVA". - Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 

 

 

QUESTIONARI ISTAT O SIMILARI

Si informa la clientela che è obbligatorio rispondere ad eventuali Questionari inviati dall’ISTAT o similari, onde evitare l’addebito di una sanzione per mancato adempimento par ad € 1.000.

 

CASSETTO FISCALE

Si raccomanda, a tutte le aziende, di controllare regolarmete il proprio cassetto fiscale al fine di verificare che non ci siano comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a cui rispondere. L’Agenzia infatti sta inviando questionari, o altre comunicazioni, sfruttando il Cassetto Fiscale e non la posta ordinaria/certificata.

 

CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Si ricorda che il 31/01/2025 scadranno i termini per la conservazione delle fatture elettroniche relativamente all’anno d’imposta 2024, pertanto, qualora non si sia provveduto all’adesione della conservazione sul sito dell’agenzia delle entrate nella propria posizione fiscale, è necessario che si provveda contattando la propria software house per la corretta procedura da seguire.

 

CERTIFICAZIONE REDDITI OCCASIONALI ED AUTONOMI

Si comunica che a differenza degli anni precedenti, la consegna della certificazione dei redditi (CU) relativa ai lavoratori autonomi e occasionali, SCADRA’ IL 16/03/2025, pertanto si invitano tutti i clienti a fornire, ENTRO META’ FEBBRAIO, la documentazione necessaria.

 Ovvero:

-       fatture e/o ricevute del professionista e/o lavoratore autonomo;

-       gli F24 relativi alle fatture/ricevute di cui sopra;

-       l’eventuale file da acquisire precompilato con il proprio programma contabile.

 

DETRAIBILITA’ IVA

Si ricorda che in merito alla detraibilità dell’IVA, le fatture di acquisto che riportano data “dicembre 2024”, ma che pervengono nel mese di gennaio o successivamente, vanno registrate nel mese di gennaio o comunque entro la presentazione della dichiaraizone IVA, ovvero entro il 30/04/2026, e perntato detraggono l’IVA nel 2026.

 

OMAGGI NATALIZI

Per quanto attiene agli omaggi natalizi si rammenta che gli stessi sono considerati delle spese di rappresentanza e la deducibilità fiscale dipende dal loro importo.

In particolare, sono deducibili per il loro intero ammontare se il valore unitario dell’omaggio non supera i 50 euro (IVA compresa); diversamente, se gli oneri sostenuti per gli omaggi sono superiori a 50 euro, questi saranno deducibili nell’esercizio di sostenimento delle spese nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dalla normativa (2/3% in funzione dei ricavi).

Si precisa che per “valore unitario dell’omaggio” si fa riferimento al regalo nel suo coplesso e non ai singoli beni da cui è composto; pertanto, un cesto natalizio che contiene n. 4 beni dal valore singolo di 20 euro ha un “valore unitario” di 80 euro e quindi non sarà interamente deducibile.

 

Buon lavoro!