Perugia, 31 luglio 2025
A tutte le Ditte / Società
Loro sedi
CIRCOLARE N. 8
SCADENZARIO – AGOSTO 2025
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20 25
Giorno 20
- Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento. - Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'IRES, IRAP, Irpef, imposta sostitutiva, ecc. risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
- Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti per beneficiare del differimento. - Versamento 2 rata dell'IRES, IRAP, Irpef, imposta sostitutiva risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,28 per cento a titolo di interesse corrispettivo
- Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali e dell'Irap (Modelli 730/2025, REDDITI Persone Fisiche 2025, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2025 e dichiarazione IRAP 2025 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2025. - Versamento 3 rata dell'IRES, IRAP, Irpef, imposta sostitutiva risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.
- Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2024. - Versamento 6 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,65% mensile a titolo di interessi.
- Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972. - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
- Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale. - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017.
- Soggetti IVA - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.
- Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi - Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente
- Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato - Dette associazioni devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.
- Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte corrisposti nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni, lavoro dipendente e assimilati, redditi di capitale, incremento della produttività, etc..
- Contribuenti Iva mensili - liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente.
- Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi - Versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- Contribuenti Iva trimestrali - Versamento dell'IVA dovuta per il 2° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72).
Giorno 25
- Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. - Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).
APPROFONDIMENTI
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QUESTIONARI ISTAT O SIMILARI
Si informa la clientela che è obbligatorio rispondere ad eventuali Questionari inviati dall’ISTAT o similari, onde evitare l’addebito di una sanzione per mancato adempimento par ad € 1.000.
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LOCAZIONI E STRUTTURE TURISTICHE – RICHIESTA “CIN” |
La Legge n. 191/2023 al fine di favorire la trasparenza del mercato in materia di locazioni, ha previsto, per le unità immobiliari oggetto di locazione per finalità turistiche o destinate alle locazioni brevi, nonché per le strutture turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere (B&B, ecc.), l’obbligo di richiedere un nuovo Codice identificativo nazionale (CIN), uniformando quelli già rilasciati a livello locale, come il CIR.
La norma prevede per il mancato adempimento, relativamente alla richiesta, pubblicità, sicurezza degli immobili e segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico delle attività produttive SUAP, sanzioni che vanno da un minimo di € 500 ad un massimo di € 10.000.
La richiesta del CIN va effettuata tramite apposita proceduta automatizzata gestita telematicamente dal Portale del Ministero del Turismo.
Si fa presente che attualmente detta procedura è attiva solo per alcune Regioni, di seguito si rimette il link dal quale è possibile procedere alla richiesta: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
Via Gerardo Dottori, 85 piano 4 - Perugia (PG)
Telefono 075 5271540
E-mail info@trampoliniepartners.it